La legge 23 Aprile 2009 n. 38, cd. legge anti-stupro, disciplina le misure di contrasto alla violenza sessuale modificando alcuni articoli di legge del codice penale; per meglio comprendere le dinamiche dello STALKING, la cui sindrome si canalizza nelle varie patologie della comunicazione e della relazione umana, prendiamo in esame i vari soggetti:
Il risentito: è colui che sviluppa una scarsa analisi della realtà basata su sentimenti di rancore e odio che tendono a giustificare i propri atti e cerca, senza basi di fatto, un legame che non potrà mai affermarsi.
Il corteggiatore incompetente: è l’individuo scarsamente idoneo nella gestione dei contatti umani e non sa dosare l’atto del corteggiamento, abusando e infastidendo l’altro.
Il respinto: è la persona che tenta di ripristinare un ex rapporto affettivo-relazionale ormai logoro con l’altro, che, per molteplici ragioni rifiuta.
Il predatore: il piu’ pericoloso a volte anche per problemi psichici, è lo stalker che ambisce solo il tragurdo dei rapporti sessuali e si diverte nell’inseguire e cacciare la vittima.
LA VITTIMA: è colei che viene anticipata nelle sue abitudini, controllata, inseguita e monitorata subendo un’intrusione fisica che nel tempo penetra e viola la sfera psicologica, modificandogli lo spazio e la libertà emotivo-relazionale.
Detto questo, non possiamo che mostrarci solidali con tutte le donne, invitando chiunque, avesse subito, o stesse subendo violenza di qualsiasi genere, ad affidarsi alla giustizia, comunicando che il termine per la proposizione della querela è di sei mesi, i deroga ai canonici tre previsti dalla legge.
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